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Reputiamo che ormai tutte le organizzazioni che trattano dati definiti
sensibili abbiano affrontato la lettura della legge 675 del 1996
che prevede lobbligo delladozione di misure minime
di sicurezza per la loro protezione e sicurezza delle aziende.
Allart
Art. 15, comma 1 si cita infatti: I dati vanno custoditi e
controllati (anche in relazione alla conoscenza data dal progresso
tecnico) per RIDURNE AL MINIMO I RISCHI DI PERDITA O DISTRUZIONE
anche ACCIDENTALE.
Il successivo DPR n. 318 del 28/7/99, che fu emanato per regolamentare
in linea preventiva le misure minime da adottare, definisce come
misure minime: .. il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza...
Sempre
il DPR 318, nei diversi articoli riporta quali sono da intendersi
come misure minime e più precisamente, allArt. 4
Codici identificativi e protezione elaboratori:
Gli
elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione
ad opera di programmi di cui allart. 615 quinquies del codice
penale, mediante idenei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento
sono verificate con cadenza almeno trimestrale.
Il 3 novembre 2000 è stata emanata la legge n. 325 che aveva
come scopo la proroga al 31/12/2000 dellobbligatorietà
delladozione delle misure minime per la sicurezza dei dati
personali.
Quindi entro tale data i soggetti (privati, per quanto rigarda la
nostra area di interesse) dovevano essere in regola.
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